Chiunque cagiona la
diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico
della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione
avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000
Art. 638 Uccisione
o danneggiamento di animali altrui
Chiunque senza necessità
uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad
altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a lire seicentomila
La pena è della reclusione
da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su
tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi
commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel
momento in cui gli arrecano danno.
Art. 672 Omessa
custodia e malgoverno di animali
Chiunque lascia liberi o
non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne
affida la custodia a persona inesperta e punito con l'ammenda fino a L.500.000.
Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi
animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche
se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o
spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
Art. 727 (Modificato con L.
473 del 22.11.93 - G.U. 278 del 26.11.93) Maltrattamento di animali
Chiunque incrudelisce verso
animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e
fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in
giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo
le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni
incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni
a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il
fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del
traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di
uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la
condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali
oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la
condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di
trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o
partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli
animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La
condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente
l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di
recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai
commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi.
Dalla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991
Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo.
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica Promulga
la seguente
legge:
Art. 1 Principi generali
Lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente.
Art. 2 Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione
Il controllo della
popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene
effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile,
delle società protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati,
catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
I cani catturati o comunque
provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono
essere destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati,
regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati
catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni
possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi
e altre malattie trasmissibili.
I cani ricoverati nelle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità.
E' vietato a chiunque
maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in
libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono
essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della
salute e le condizioni di sopravvivenza.
Gli enti e le associazioni
protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
Le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di
proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Art. 3 Competenze delleregioni
Le regioni disciplinano con
propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie
locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio
al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da
imprimersi mediante tatuaggio indolore.
Le regioni provvedono a
determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la
costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone
condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico - sanitarie e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità
sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi
di loro competenza.
Le regioni adottano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito
regionale, un programma di prevenzione al randagismo.
Il programma di cui al
comma 3 prevede interventi riguardanti:
iniziative di informazione
da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;
corsi di aggiornamento o
formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità
sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le
guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e congli enti locali.
Al fine di tutelare il
patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate
dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
Per la realizzazione degli
interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli
interventi di loro competenza.
Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma
regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
Art. 4 Competenze deiComuni
I comuni, singoli o
associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali
esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti
con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità
dalla regione.
I servizi comunali e i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento
degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
Chiunque abbandona cani,
gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a
lire un milione.
Chiunque omette di
iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire
centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto
il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire centomila.
Chiunque fa commercio di
cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire dieci milioni.
L'ammenda comminata per la
contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e'
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.
Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.
Art. 6 Imposte
Tutti i possessori di cani
sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
L'acquisto di un cane gia'
assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.
Sono esenti dall'imposta:
i cani esclusivamente
adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
i cani appartenenti ad
individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i
due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
i cani lattanti per il
periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai
due mesi;
i cani adibiti ai servizi
dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
i cani ricoverati in
strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;
i cani appartenenti a
categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.
Art. 7 Abrogazione di norme
Sono abrogati gli articoli
130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8 Istituzione del
fondo per l'attuazione della legge
A partire dall'esercizio
finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per
l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1
miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
Il Ministro della
sanita',
con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I
criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della
sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9 Copertura
finanziaria
All'onere derivante dalla
presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992
e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
La
presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Roma, 12 ottobre 1993
SCALFARO CIAMPI CONSO
Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli
Pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46
Maltrattamento:
Cosa dice la
legge L'art. 727 del codice penale, al 1°comma, così recita:
"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità
o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili
per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività,
è punito con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni".
Si tratta senza dubbio di una norma primaria ed innovativa
in tema di maltrattamento di animali che ben si coordina con le altre norme
riguardanti gli animali all'interno del codice e con le leggi 11 febbraio 1992
n. 157 e 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e
prevenzione del randagismo). Il nuovo testo dell'art. 727 va ad inasprire
fortemente le sanzioni nei confronti del maltrattatore rispetto a quanto
avveniva nel testo previgente (che prevedeva invece un'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni nei riguardi di chi compiva atti di incrudelimento
e sevizie sugli animali), e soprattutto va finalmente a tutelare gli animali in
quanto tali ed in considerazione della loro natura, in quanto autonomi esseri
viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del
dolore. Secondo il nuovo dettato della norma dunque, sono punibili, e devono
essere puniti, non più soltanto quei comportamenti che offendono il comune
sentimento di pietà e mitezza degli uomini nei confronti dell'animale, ma tutte
quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità stessa
dell'animale, producendogli un dolore.
Cosa significa maltrattamento Per incorrere nel
maltrattamento di animale non è necessario giungere agli atti estremi
dell'uccisione dello stesso o di torture e sevizie efferate sul suo corpo.
Commette reato di maltrattamento di animali anche colui il quale detiene, per
esempio, gattini in piccole gabbie, privandoli della libertà di movimento, o
chi detiene cani in locali soffocanti, maleodoranti o al buio, o ancora chi più
semplicemente non si cura dei propri animali e non si occupa dolosamente della
loro alimentazione, pulizia e custodia.
Chiunque ami gli animali e assista ad atti di
maltrattamento (dai più gravi ai meno gravi) nei loro confronti non può far
finta di nulla. Oggi la legge tutela in misura più incisiva rispetto al passato
gli animali e colpisce più duramente i colpevoli delle loro sofferenze. E'
fondamentale, oltre che contribuire ad infondere nel prossimo il sentimento di
amore nei confronti dei nostri amici animali, non rimanere inerti di fronte ai
maltrattamenti nei loro confronti, ma al contrario bisogna denunciare simili
soprusi, personalmente, in forma privata o chiedendo aiuto alle associazioni a
tutela degli animali, come ad esempio l'ASA, che si adopereranno per difendere
gli interessi di chi ama gli animali e degli animali stessi.
Come fare una denuncia L'art. 727 del codice penale
disciplina un reato. Esso non è stato infatti depenalizzato e pertanto chiunque
commetta un maltrattamento sugli animali può essere sottoposto ad un
procedimento penale.
Un privato cittadino o un'associazione animalista possono
rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) per
segnalare uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 cod. pen..
Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del
fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia
giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il
protrarsi dell'illecito.
La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma
scritta (in carta libera senza marche da bollo) presso l'ufficio di qualunque
organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del
maltrattamento.
Chi sceglie la forma orale descriverà al poliziotto o al
carabiniere di turno in maniera più chiara e precisa possibile il fatto che
secondo lui costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto, il nome del
responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale, sulla scorta di quanto ascoltato,
a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che
procederà alle indagini del caso.
Chi invece vuole scrivere una denuncia-querela di proprio
pugno deve ricordarsi di:
intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del
maltrattamento;
indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del
denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;
fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei
fatti;
indicare tutti gli elementi utili per giungere,
direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;
indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano
riferire sui fatti.
Naturalmente tale denuncia andrà comunque depositata presso
l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è
avvenuto il maltrattamento.
La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire
alla presenza del pubblico ufficiale. La Procura ha l'obbligo di attivarsi per
accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso
positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche
un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal
colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso
colpevole del reato di maltrattamento.
E' sempre opportuno nella denuncia richiedere di voler
essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 408 cod. procedura. penale. in modo da poter richiedere copia del
provvedimento e valutare i motivi della stessa.