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Normativa - Legge Nazionale


Normativa di Legge Nazionale  - sugli gli Animali.





CODICE PENALE


LEGGE n.281, 14 agosto 1991  Legge quadro in materia di animali di affezioni - prevenzione del randagismo


Maltrattamento Cosa dice la legge



 DOVERI DEI  PROPRIETARI  E  CONDUTTORI  DI  CANI

 Come posso Intervenire, riconoscere e soccorrere un Cane Abbandonato

 Come ci si deve comportare con un cane abbandonato

 Come deve essere tenuto un cane

 I possessori di cane debbono (Anagrafe canina)

 Gli Animali nei Condomini

 I DIRITTI  DEI  CANI

 Sanzioni per chi Maltratta i Cani

 Progetto Banca Dati canina http://www.easypet.com/


CODICE PENALE

Art. 500
Diffusione malattia degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa l'ammenda è fino a L.4.000.000

Art. 638
Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.

Art. 672
Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito con l'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 727 (Modificato con L. 473 del 22.11.93 - G.U. 278 del 26.11.93)
Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 agosto 1991




LEGGE n.281, 14 agosto 1991

Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Principi generali

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.

Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3
Competenze delleregioni

Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico - sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo.

Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e congli enti locali.

Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4
Competenze deiComuni

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5
Sanzioni

Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale e' elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni.

Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

Art. 6
Imposte

Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da' luogo a nuove imposizioni.

Sono esenti dall'imposta:

  • i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

  • i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

  • i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

  • i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

  • i cani ricoverati in strutture gestiti da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

  • i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

Art. 7
Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9
Copertura finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Roma, 12 ottobre 1993

SCALFARO                           CIAMPI                                            CONSO

                                            Presidente del Consiglio dei Ministri                Visto, il Guardasigilli    

Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46


 

Maltrattamento: Cosa dice la legge
L'art. 727 del codice penale, al 1°comma, così recita:

"Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le caratteristiche anche etologiche o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni".

Si tratta senza dubbio di una norma primaria ed innovativa in tema di maltrattamento di animali che ben si coordina con le altre norme riguardanti gli animali all'interno del codice e con le leggi 11 febbraio 1992 n. 157 e 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo). Il nuovo testo dell'art. 727 va ad inasprire fortemente le sanzioni nei confronti del maltrattatore rispetto a quanto avveniva nel testo previgente (che prevedeva invece un'ammenda da lire cinquecentomila a tre milioni nei riguardi di chi compiva atti di incrudelimento e sevizie sugli animali), e soprattutto va finalmente a tutelare gli animali in quanto tali ed in considerazione della loro natura, in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore. Secondo il nuovo dettato della norma dunque, sono punibili, e devono essere puniti, non più soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza degli uomini nei confronti dell'animale, ma tutte quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità stessa dell'animale, producendogli un dolore.

Cosa significa maltrattamento
Per incorrere nel maltrattamento di animale non è necessario giungere agli atti estremi dell'uccisione dello stesso o di torture e sevizie efferate sul suo corpo. Commette reato di maltrattamento di animali anche colui il quale detiene, per esempio, gattini in piccole gabbie, privandoli della libertà di movimento, o chi detiene cani in locali soffocanti, maleodoranti o al buio, o ancora chi più semplicemente non si cura dei propri animali e non si occupa dolosamente della loro alimentazione, pulizia e custodia.

Chiunque ami gli animali e assista ad atti di maltrattamento (dai più gravi ai meno gravi) nei loro confronti non può far finta di nulla. Oggi la legge tutela in misura più incisiva rispetto al passato gli animali e colpisce più duramente i colpevoli delle loro sofferenze. E' fondamentale, oltre che contribuire ad infondere nel prossimo il sentimento di amore nei confronti dei nostri amici animali, non rimanere inerti di fronte ai maltrattamenti nei loro confronti, ma al contrario bisogna denunciare simili soprusi, personalmente, in forma privata o chiedendo aiuto alle associazioni a tutela degli animali, come ad esempio l'ASA, che si adopereranno per difendere gli interessi di chi ama gli animali e degli animali stessi.

Come fare una denuncia
L'art. 727 del codice penale disciplina un reato. Esso non è stato infatti depenalizzato e pertanto chiunque commetta un maltrattamento sugli animali può essere sottoposto ad un procedimento penale.

Un privato cittadino o un'associazione animalista possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, Guardie Zoofile, ecc.) per segnalare uno dei casi illeciti previsti dall'art. 727 cod. pen..

Chi assiste ad un maltrattamento, nell'immediatezza del fatto, può segnalarlo, anche telefonicamente, agli organi di polizia giudiziaria su elencati, che sono tenuti ad intervenire per impedire il protrarsi dell'illecito.

La denuncia-querela può essere resa oralmente o in forma scritta (in carta libera senza marche da bollo) presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento.

Chi sceglie la forma orale descriverà al poliziotto o al carabiniere di turno in maniera più chiara e precisa possibile il fatto che secondo lui costituisce maltrattamento, il luogo in cui è avvenuto, il nome del responsabile. Sarà poi il pubblico ufficiale, sulla scorta di quanto ascoltato, a redigere un verbale e a trasmetterlo alla Procura della Repubblica, che procederà alle indagini del caso.

Chi invece vuole scrivere una denuncia-querela di proprio pugno deve ricordarsi di:

  • intestare la denuncia all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto del maltrattamento;

  • indicare in modo chiaro il nome, cognome e l'indirizzo del denunciante; in caso di associazione il nome del firmatario;

  • fare una esposizione chiara, concisa, ma precisa dei fatti;

  • indicare tutti gli elementi utili per giungere, direttamente o indirettamente, all'individuazione del responsabile;

  • indicare i nomi di eventuali testimoni, che possano riferire sui fatti.

Naturalmente tale denuncia andrà comunque depositata presso l'ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o alla Segreteria Generale del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il maltrattamento.

La sottoscrizione della denuncia dovrà comunque avvenire alla presenza del pubblico ufficiale. La Procura ha l'obbligo di attivarsi per accertare se i fatti denunciati costituiscono effettivamente un reato; in caso positivo si potrà arrivare al processo, dove lo stesso denunciante o anche un'associazione animalista possono costituirsi parte civile, per ottenere dal colpevole il risarcimento del danno morale da lui provocato per essersi reso colpevole del reato di maltrattamento.

 

E' sempre opportuno nella denuncia richiedere di voler essere informati dell'eventuale archiviazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 cod. procedura. penale. in modo da poter richiedere copia del provvedimento e valutare i motivi della stessa.




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