Normative di Legge Regionale - sugli gli Animali.


LEGGE REGIONALE Friuli v.g. - N. 39 DEL 4-09-1990
LEGGE REGIONALE N. 39 DEL
4-09-1990
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Norme a tutela degli animali domestici per
il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell' anagrafe canina.
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA
N. 108 del 5 settembre 1990
Il Consiglio Regionale
ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge promuove ed assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali
domestici, nel quadro di un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, anche attraverso l' educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 13
luglio 1981, nº 43 attraverso l' istituzione dell' anagrafe canina regionale.
2. All' attuazione delle disposizioni della
presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Unità sanitarie locali con la
collaborazione delle associazioni animaliste ed ambientaliste e degli enti zoofili.
ARTICOLO 2 Istituzione dell' anagrafe canina
1.
E' istituita l' anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio regionale è affidata ai Comuni.
2.
All' organizzazione dell' anagrafe canina si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di
esecuzione, in armonia con il regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320.
ARTICOLO 3 Obbligo di iscrizione all' anagrafe canina
1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane è tenuto ad iscriverlo all' anagrafe canina.
2. All'
iscrizione si deve provvedere: a) entro il terzo mese di vita dell' animale; b) entro trenta giorni dalla data dell' acquisto o
dell' inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già iscritti all' anagrafe canina regionale.
3. Il proprietario
o il detentore ha altresì l' obbligo di denunciare al Comune di residenza, nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'
evento: a) lo smarrimento accidentale del cane; b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all' autorità
giudiziaria; c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l' indirizzo del
nuovo proprietario; d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il
ritiro dell' animale; e) la variazione di residenza. 4. Le modalità per l' iscrizione e per la denuncia degli eventi di cui al
comma 3 sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 4
Norme per l' identificazione
Riferimenti Normativi PASSIVI TESTO MODIFICATO da: Legge
Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 47 del 1993 Articolo 113
1.
All' atto dell' iscrizione all' anagrafe canina viene assegnato all' animale un codice di riconoscimento
che lo contraddistingue in modo specifico e senza duplicazione; contestualmente all' iscrizione si provvede alla redazione della
scheda segnaletica dell' esemplare.
2. La scheda segnaletica viene redatta in triplice copia, una destinata all' anagrafe
canina, una destinata al Settore veterinario dell' Unità sanitaria locale competente che la utilizza per la registrazione degli
interventi obbligatori di profilassi e polizia veterinaria ed una consegnata al proprietario o detentore.
3. Il cane è
identificato con un codice di riconoscimento progressivo le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento di esecuzione e che
deve comunque indicare la sigla della provincia.
4. Il contrassegno di identificazione è apposto di norma con tatuaggio sulla
parte interna della coscia destra; il regolamento di esecuzione può prevedere forme diverse di apposizione del contrassegno.
5. L' operazione di apposizione del codice è eseguita gratuitamente dall' Unità sanitaria locale competente per territorio, che
può a tal fine stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il proprietario o per il
detentore di far eseguire a proprie spese l' apposizione del codice da parte di un veterinario di fiducia purché autorizzato
dall' Unità sanitaria locale.
6. Il regolamento di esecuzione assicura l' organizzazione di un archivio dei dati delle
anagrafi canine su base regionale.
7. E' fatto obbligo ai veterinari, nell' esercizio della loro attività professionale,
qualora accertino che un esemplare è sprovvisto
del codice di identificazione darne comunicazione al Comune.
ARTICOLO 5
Accesso ai dati dell' anagrafe canina
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell' anagrafe
canina, disponendo il rilascio della relativa documentazione.
ARTICOLO 6
Elenco delle associazioni
ed enti per la tutela degli animali
1.
Presso la Direzione regionale della sanità è tenuto
un elenco al quale possono richiedere l' iscrizione le associazioni e gli enti,
le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.
ARTICOLO 7
Divieto di abbandono degli animali
1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici.
2. Nel caso in cui il
proprietario o il detentore non possa per seri motivi continuare a detenere l' animale, ne dà comunicazione al Settore veterinario
dell' Unità sanitaria locale competente, che provvede al ritiro dell' animale ed alla consegna alle strutture di ricovero pubblico
o provate convenzionate.
3. Copia della comunicazione corredata degli estremi della scheda segnaletica è trasmessa dall' Unità
sanitaria locale al Comune e alle associazioni ed enti iscritti nell' elenco di cui all' articolo 6 ed aventi sede nell' ambito
territoriale dell' Unità sanitaria medesima per opportune iniziative di ricollocazione dell' animale presso privati che diano
garanzie di buon trattamento.
4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle
procedure di cui agli articoli 3 e 4 a spese del proprietario o detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il
proprietario o il detentore risultino sconosciuti, o in caso di rinuncia alla proprietà , si provvede al ricovero degli esemplari
ai sensi dei commi 2 e 3; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l' animale è ricoverato.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale n. 43/ 81, dispone il ricovero presso le
strutture di cui all' articolo 9 dei cani detenuti in condizioni tali da causare
disagio all' animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l' igiene
pubblica.
ARTICOLO 8 Ritrovamento, cattura e soppressione
1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con
DPR 8 febbraio 1954, n. 320, la cattura di animali domestici vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario e
di controllo delle nascite.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Settore veterinario dell' Unità
sanitaria locale competente, avvalendosi di personale addestrato a ciò addetto o di soggetti convenzionati.
3. La cattura è
effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all' animale.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se
gravemente ammalati ed incurabili. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici. Alla soppressione provvedono esclusivamente
i medici veterinari.
6.
E' fatto assoluto divieto di cedere i cani, a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque poossa farne uso
per sperimentazioni o spettacoli.
ARTICOLO 9
Strutture di ricovero e custodia
1. I Comuni assicurano, in forma singola o mediante adeguate forme associative o di cooperazione, la custodia ed
il mantenimento dei cani, ai sensi dell' articolo 7, presso strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita
adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.
2. A tali scopi possono essere utilizzatori i canili di cui all'
articolo 84 del DPR n. 320/ 1954, previo adeguamento ai requisiti richiesti ai sensi del comma 5.
3. Le strutture gestite da
privati o da enti o associazioni a scopo di addestramento devono essere dotate dei medesimi requisiti strutturali e funzionali
indicati nel comma 5.
4.
Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l' attuazione dei compiti di polizia
veterinaria provvede l' Unità sanitaria locale attraverso il Settore veterinario.
5. le caratteristiche delle strutture di
ricovero e le modalità di organizzazione dei relativi servizi sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente ed un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.
6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi: a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi
previsti dal DPR n. 320/ 1954; b) ricovero e custodia provvisoria dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro
restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti; c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di
proprietà ; d) ricovero e custodia permanente dei cani in caso di rinuncia dei proprietari e dei detentori o quando non sia
possibile il loro affidamento ad eventuali richiedenti; e) servizi di assistenza veterinaria.
ARTICOLO 10 Diritto di accesso ai ricoveri
1. L' accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di
controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico - sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell' elenco
di cui all' articolo 6.
2. Sull' esito della visita si può
riferire con osservazioni scritte alla Direzione regionale della sanità .
ARTICOLO 11 Controllo della riproduzione animale
1.
I Servizi veterinari delle Unità sanitarie locali con la collaborazione delle
associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono
interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche
o convenzionate.
ARTICOLO 12 Programmi di informazione e di educazione
1. La Regione predispone ed attua d' intesa con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali e gli enti
protezionistici, programmi annuali d' informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di
animali domestici e all' opinione pubblica in genere, nonchè di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale ed
una maggiore sensibilità verso la difesa dell' ambiente ed il rispetto degli animali.
ARTICOLO 13 Contributi
1. Per la riconversione e l' adeguamento dei canili esistenti ai requisiti previsti dal regolamento, per il loro
ampliamento, nonché per l eventuale costruzione di nuovi ricoveri, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai Comuni e
ai privati titolari di ricoveri convenzionati contributi in conto capitale fino all' 80% della spesa ammissibile.
2. Per la
concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 1986, n.
46. Riferimenti Normativi ATTIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 46 del 1986
ARTICOLO 14
Vigilanza e sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa
da lire
200.000 a lire 1.200.000.
2.
Per la violazione alle disposizioni degli articoli 7 e 8, comma 6, si applica la sanzione
amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. All' accertamento ed all' irrogazione delle sanzioni provvedono, ai sensi
dell' articolo 2, primo comma, n. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, i Comuni, secondo le modalità previste dalla
medesima legge regionale n. 1/ 84.
Devoluzione dei proventi
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento
delle spese di gestione delle strutture e servizi dell' anagrafe canina.
ARTICOLO 16
Regolamento di esecuzione
1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione
della medesima.
ARTICOLO 17
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, commi 3 e 4, 8, 9, 10, 11 e 13
della presente legge
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento di
esecuzione della presente legge.
2.
L' obbligo di iscrizione all' anagrafe canina e dell' apposizione del codice di
identificazione per gli esemplari esistenti alla data dell' entrata in vigore della presente legge deve essere adempiuto nel
termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.
3. All' adeguamento delle strutture di
ricovero e custodia esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge ed assicurare il servizio di cui
all' articolo 9 si provvede entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 18 Norma finanziaria
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa
in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica nº 17 - programma
2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4477 (2.1.148.2.08.08) con la denominazione << Spese per la
predisposizione e l' attuazione di programmi annuali d' informazione ed educazione per la tutela degli animali >> e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno
degli anni dal 1990 al 1992.
3. Sul precitato capitolo 4477 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di
lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva cassa >> dello stato di previsione precitato.
4. Per le finalità previste dall' articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei Comuni, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica nº 17 - programma
2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4496 (2.1.232.3.08.08) con la denominazione <<
Contributi ai Comuni per la costruzione, la riconversione, l' adeguamento, l' ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle
norme regionali in materia di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo >> e con lo stanziamento
complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal
1990 al 1992.
6. Sul precitato capitolo 4496 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,
mediante storno di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
7. Per le
finalità previste dall' articolo 13, relativamente ai contributi a favore dei privati titolari di ricoveri convenzionati, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al
1992.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per
l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica nº 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il
capitolo 4497 82.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributi ai privati titolari di ricoveri convenzionati per la
costruzione, la riconversione, l' adeguamento, l' ampliamento dei canili secondo le prescrizioni delle norme regionali in materia
di tutela degli animali domestici e per il controllo del randagismo >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di
competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
9. Sul
precitato capitolo 4497 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante storno di pari
importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
10. All' onere complessivo di lre
900 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragion di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, si
provvede mediante prelevamento, di pari importo, all' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione
precitato (Partita n. 21 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
11. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 4477, 4496 e 4497 vengono inseriti nell' elenco nº 1 allegato ai
bilanci predetti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 4 settembre 1990

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