Gazzetta Ufficiale N. 212
del 12 Settembre 2003
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 settembre 2003
Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani
potenzialmente pericolosi.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da
parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia -
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o
potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze
con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2°
della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando
li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare
contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83,
primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i reati di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermità.
2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani
guida.
3. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di
durata stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel
territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del
proprio cane.
5. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di polizia e di protezione civile.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di
entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 settembre 2003
Il Ministro: Sirchia

Scarica Normativa !
Cani del gruppo ENCI 1°
Cani del gruppo ENCI 2°

|